LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 14-04-2000
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Il Consiglio
Regionale ha approvato; |
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ARTICOLO 5 E’ possibile prevedere, tenendo conto della realtà territoriale, la presenza di ludoteche negli ospedali, negli istituti educativo-assistenziali per minori o in altri luoghi di attesa e di aggregazione in locali messi a disposizione dai proprietari. La ludoteca deve essere di norma posta al piano terra con spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne. Deve prevedere uno spazio minimo di 4 metri per utente e di servizi igienici adeguate alle diverse età. Devono, altresì, rispettare le norme di cui alla Legge n. 104/1992 relative all'assenza di barriere architettoniche.
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