LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 14-04-2000
REGIONE MOLISE

Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 8
del 15 aprile 2000

Indice:

Articoli della Legge:
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Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Il Commissario di Governo ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue:
"Con l'occasione si segnala che l'articolo 8, nel prevedere la concessione di contributi finanziari nella misura massima del 40% del costo del progetto a favore dei soggetti interessati non richiede alcuna forma di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari".

ARTICOLO 5

E’ possibile prevedere, tenendo conto della realtà territoriale, la 
presenza di ludoteche negli ospedali, negli istituti 
educativo-assistenziali per minori o in altri luoghi di attesa e di 
aggregazione in locali messi a disposizione dai proprietari.
La ludoteca deve essere di norma posta al piano terra con spazio 
scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne. Deve 
prevedere uno spazio minimo di 4 metri per utente e di servizi 
igienici adeguate alle diverse età. Devono, altresì, rispettare le 
norme di cui alla Legge n. 104/1992 relative all'assenza di barriere 
architettoniche.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 104 del 1992

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